Il Decreto entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (04/10/2022). E’ attuativo dell’art. 46 comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 200.
Presenta i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, ma fornisce anche precise indicazioni in materia di formazione e informazione.
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, che deve indicare i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro e che deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Negli ambienti di lavoro che non abbiano le caratteristiche elencate non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio, se stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TU, l’articolo 5 che riporta i criteri per la formazione, e sono elencati in dettaglio nell’allegato III.
L’articolo 6 indica i requisiti dei docenti dei corsi di formazione. Docenti di teoria e pratica, solo teoria, solo pratica. “Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza”.
L’allegato IV riporta i dettagli dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio negli ambienti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.